{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-19_2001-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58560&nX40_KEY=4932901&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f04071ebc470d3e78ca9a29c1f340e11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:50:06", "Checksum": "7f7ccb526a641bad611c6824edfea74b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.04.2001 17.2001.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 marzo 2001 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 14 febbraio 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. In un articolo pubblicato nell'edizione elettorale speciale del settimanale Il __________ del 9 aprile 2000 __________ ha definito __________ e __________ “loschi personaggi”, “poveri ebeti”, “babbei”, “microcefali” e il primo, individualmente, “pusillanime”. Sentitisi offesi nell'onore, il 3 e il 16 luglio 2000 __________ e __________ hanno sporto querela contro __________. Con decreto di accusa del 28 agosto 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato a una multa di\nfr. 800.–. Statuendo su opposizione dell'accusato, con sentenza del 14 febbraio 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha confermato l'imputazione e la pena.\nB. Contro il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato il 15 febbraio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 13 marzo 2001 egli chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di essere riconosciuto autore colpevole di ingiuria unicamente nei confronti di __________ e, conseguentemente, di essere condannato a una multa di fr. 300.–. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula __________ con osservazioni del 3 aprile 2001.\nConsiderando\nin diritto: 1. Oggetto del ricorso è unicamente la tempestività della querela presentata il 16 luglio 2000. Il Pretore l'ha ritenuta introdotta in tempo utile, credendo al querelante, il quale ha dichiarato di avere letto il giornale solo attorno al 20 aprile 2000, essendo assente per lavoro e non abbonato al periodico (sentenza, pag. _ cpv. 4). Il ricorrente afferma invece che dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale emerge come la controparte sia venuta a conoscenza delle ingiurie già la mattina del 9 aprile 2000. Solo alla chiusura del dibattimento – e su domanda del Pretore – essa ha dichiarato in modo del tutto vago di essere stata assente per lavoro fino al 20 aprile 2000. A suo dire però il querelante è stato visto a Intragna durante tutto il periodo preelettorale, essendo in lista quale candidato. Inoltre, secondo il ricorrente, incombeva al querelante dimostrare di avere rispettato il termine di tre mesi. Per di più, la mancata assunzione di tutte le prove chieste ha vanificato la possibilità di provare il contrario. Onde, a parere del ricorrente, un diniego formale di giustizia.\n2. Per l'art. 29 CP il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. Spetta al querelato di dimostrare che il querelante ha avuto sufficiente conoscenza dell'atto e dell'autore più di tre mesi dall'inoltro della querela. Il querelante, in effetti, è generalmente in grado di indicare e di provare la circostanza in cui è venuto a conoscenza del reato e dell'autore. Gli è praticamente impossibile, invece, dimostrare di non averne avuto conoscenza già prima, poiché ciò equivarrebbe a provare un fatto negativo. In caso di dubbio, quindi, il termine perentorio deve ritenersi rispettato, soprattutto ove non sussistano elementi concreti da cui desumere che il querelante ha effettivamente avuto conoscenza del reato e dell'autore più di tre mesi dal giorno in cui ha sporto querela (DTF 97 I 774 consid. 3; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, n. 14 ad art. 29 CP).\n3. Nella fattispecie incombeva dunque al ricorrente dimostrare che il querelante era venuto a conoscenza del contenuto dell'articolo giornalistico oltre tre mesi prima dell'inoltro della querela, ciò che egli non ha provato. Quanto all'asserzione secondo cui dagli atti e dall'istruttoria dibattimentale risulterebbe che il querelante era venuto a conoscenza delle espressioni ingiuriose già il mattino del 9 aprile 2000, essa non risponde al vero. Nella querela del 16 luglio 2000 l'interessato aveva addotto invero di averle apprese soltanto dopo le elezioni comunali, verso il 19-20 aprile 2000, una volta rientrato in paese. Egli ha confermato tale circostanza al dibattimento, riscontrando una domanda del patrocinatore del ricorrente in tal senso (verbale, pag 2). Circa la pretesa richiesta di assunzioni testimoniali per dimostrare che il querelante si trovava a Intragna nel periodo preelettorale, nulla risulta dal verbale del dibattimento. Né è dato di sapere quali fossero “tutte” le prove chieste dal ricorrente: sia perché non risulta in che stadio del dibattimento ciò sarebbe avvenuto, sia perché i testimoni notificati il 15 settembre 2000 – sempre che la censura si riferisca a tale richiesta – sono stati rifiutati con la motivazione che scopo della loro audizione era di provare la natura politica degli scritti, fatto ritenuto evidente dal Pretore (ordinanza del 27 ottobre 2000)."}