In parziale accoglimento del gravame, la causa deve pertanto essere rinviata a un'altra Corte delle assise correzionali perché statuisca di nuovo sulla sospensione condizionale dell'espulsione secondo criteri pertinenti (consid. 1). 6. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono posti quindi per due terzi a carico dello Stato e per il resto a carico del ricorrente, i cui argomenti si sono rivelati in buona parte fondati (art. 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato verserà inoltre al ricorrente un'indennità di fr. 400.– a titolo di ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: