1 CPP consente alla Corte di cassazione e di revisione penale, in caso di accoglimento di un ricorso, di riformare essa medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per decidere. In caso contrario la causa va rinviata a una nuova Corte di merito, che sarà composta di altri giudici e giurati, salvo che si tratti solo di integrare la motivazione della sentenza o di ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP). In concreto manca qualsiasi accertamento per formulare una prognosi sulla futura condotta dell'imputato in Svizzera (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Come detto, in prima sede il problema non è nemmeno stato trattato, in palese violazione del diritto federale.