Non servono invece – o non servono necessariamente – per decidere la sospensione condizionale del provvedimento, ossia per stabilire se possa essere formulato pronostico favorevole sulla futura condotta del ricorrente in Svizzera. Su questo punto il ricorso merita accoglimento. 5. L'art. 296 cpv. 1 CPP consente alla Corte di cassazione e di revisione penale, in caso di accoglimento di un ricorso, di riformare essa medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per decidere.