Negando la sospensione condizionale sulla base di simili argomenti la prima giudice ha violato nondimeno il diritto federale. Come si è visto, per statuire sulla sospensione condizionale dell'espulsione fa stato esclusivamente il pronostico, fondato sui criteri sanciti dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta del condannato in Svizzera. Nella fattispecie una prognosi del genere fa totale difetto. La Corte di merito si è limitata a rilevare che il ricorrente non ha particolari legami con la Svizzera, risiedendo egli in Francia, dove esercita la sua attività commerciale.