Giusta l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno subìto giudizialmente o mediante transazione. L'espulsione può essere sospesa anche se la pena principale va espiata (DTF 114 IV 95 consid. b, 104 IV 22 consid.