Per quanto riguarda la pena accessoria, il ricorrente ne lamenta la mancata sospensione condizionale e si duole che la Corte di assise gli ha negato tale beneficio nonostante fossero date le condizioni previste dalle legge. Ricordata la sua incensuratezza, egli rimprovera alla prima giudice di avere violato l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP ordinando l'espulsione effettiva senza nemmeno formulare un pronostico sulla sua futura condotta in Svizzera. Sostiene che vi sono comunque sufficienti riscontri per ovviare a tale lacuna e per concedergli il beneficio in questione. 3. Giusta l'art. 41 n. 1 cpv.