Il ricorrente contesta anzitutto la commisurazione della pena principale (memoriale, punto 3). Egli non impugna però i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza di assise (condanna a 30 giorni di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 500.–). Anzi, per finire egli reputa corretta la decisione presa al riguardo dalla prima giudice. Su questo punto il gravame non richiede perciò altra disamina. 2. Per quanto riguarda la pena accessoria, il ricorrente ne lamenta la mancata sospensione condizionale e si duole che la Corte di assise gli ha negato tale beneficio nonostante fossero date le condizioni previste dalle legge.