{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-18_2001-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58559&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f95af049631407454606456faaa84e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:19", "Checksum": "0b001e4d3132bb799007c226bf18582c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Nella fattispecie la presidente della Corte di assise ha ordinato l'espulsione del ricorrente dalla Svizzera per tre anni a salvaguardia dell'ordine pubblico. Inoltre essa ha negato la sospensione condizionale del provvedimento, rilevando che l'imputato non ha legami di parentela in Svizzera e ha ammesso di avere mantenuto il centro dei propri interessi a Marsiglia, dove risiede e gestisce una ditta di vendita all'ingrosso di prodotti cosmetici (sentenza, pag. _). Negando la sospensione condizionale sulla base di simili argomenti la prima giudice ha violato nondimeno il diritto federale. Come si è visto, per statuire sulla sospensione condizionale dell'espulsione fa stato esclusivamente il pronostico, fondato sui criteri sanciti dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta del condannato in Svizzera. Nella fattispecie una prognosi del genere fa totale difetto. La Corte di merito si è limitata a rilevare che il ricorrente non ha particolari legami con la Svizzera, risiedendo egli in Francia, dove esercita la sua attività commerciale. Accertamenti del genere servono tuttavia, dandosene il caso, per ordinare l'espulsione come tale, nel senso che più i legami di un condannato con la Svizzera sono stretti, più occorre dimostrarsi cauti nel pronunciare l'espulsione (DTF117 IV 112 consid. 3a). Non servono invece – o non servono necessariamente – per decidere la sospensione condizionale del provvedimento, ossia per stabilire se possa essere formulato pronostico favorevole sulla futura condotta del ricorrente in Svizzera. Su questo punto il ricorso merita accoglimento.\n5. L'art. 296 cpv. 1 CPP consente alla Corte di cassazione e di revisione penale, in caso di accoglimento di un ricorso, di riformare essa medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per decidere. In caso contrario la causa va rinviata a una nuova Corte di merito, che sarà composta di altri giudici e giurati, salvo che si tratti solo di integrare la motivazione della sentenza o di ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP). In concreto manca qualsiasi accertamento per formulare una prognosi sulla futura condotta dell'imputato in Svizzera (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Come detto, in prima sede il problema non è nemmeno stato trattato, in palese violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, tale carenza non può essere supplita dalla Corte di cassazione e di revisione penale. L'incensuratezza del ricorrente, il preteso concubinato con __________ (questione trascurata nella sentenza di assise), la sospensione condizionale della pena privativa della libertà ancora non bastano – in mancanza di chiari accertamenti sull'indole dell'imputato e in particolare sulla concreta possibilità che egli possa ricadere nel reato ove soggiorni nuovamente in Svizzera – per formulare una prognosi in conformità all'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. In parziale accoglimento del gravame, la causa deve pertanto essere rinviata a un'altra Corte delle assise correzionali perché statuisca di nuovo sulla sospensione condizionale dell'espulsione secondo criteri pertinenti (consid. 1).\n6. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono posti quindi per due terzi a carico dello Stato e per il resto a carico del ricorrente, i cui argomenti si sono rivelati in buona parte fondati (art. 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato verserà inoltre al ricorrente un'indennità di fr. 400.– a titolo di ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono trasmessi a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale dell'espulsione nel senso dei considerandi.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 600.–\nsono posti per un terzo a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 400.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\n– __________, c/o avv. __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}