{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-04-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-18_2001-04-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58559&nX40_KEY=4932995&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1f95af049631407454606456faaa84e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:49:19", "Checksum": "0b001e4d3132bb799007c226bf18582c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.04.2001 17.2001.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 marzo 2001 presentato da\n|\n|\n__________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 26 gennaio 2001 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 26 gennaio 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione delle legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, dal 1° marzo 1999, soggiornato in modo regolare in Svizzera senza permesso di dimora, svolgendo pure attività lucrativa illegalmente. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, al pagamento di una multa di fr. 500.– e all'espulsione (effettiva) per tre anni.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 30 gennaio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 12 marzo successivo, egli chiede che l'espulsione sia condizionalmente sospesa o quanto meno, in subordine, che gli atti siano trasmessi a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente contesta anzitutto la commisurazione della pena principale (memoriale, punto 3). Egli non impugna però i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza di assise (condanna a 30 giorni di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 500.–). Anzi, per finire egli reputa corretta la decisione presa al riguardo dalla prima giudice. Su questo punto il gravame non richiede perciò altra disamina.\n2. Per quanto riguarda la pena accessoria, il ricorrente ne lamenta la mancata sospensione condizionale e si duole che la Corte di assise gli ha negato tale beneficio nonostante fossero date le condizioni previste dalle legge. Ricordata la sua incensuratezza, egli rimprovera alla prima giudice di avere violato l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP ordinando l'espulsione effettiva senza nemmeno formulare un pronostico sulla sua futura condotta in Svizzera. Sostiene che vi sono comunque sufficienti riscontri per ovviare a tale lacuna e per concedergli il beneficio in questione.\n3. Giusta l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno subìto giudizialmente o mediante transazione. L'espulsione può essere sospesa anche se la pena principale va espiata (DTF 114 IV 95 consid. b, 104 IV 22 consid. 2b). Per accordare o negare la sospensione condizionale del provvedimento è decisiva la prognosi fondata sui criteri enunciati dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. Sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero non è di rilievo: tale criterio andrà applicato, dandosene il caso, dall'autorità preposta all'applicazione dell'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 3b). Per decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni il giudice deve valutare globalmente la situazione (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b). In questo ambito egli fruisce di ampia latitudine, che la Corte di cassazione e di revisione penale verifica – come il Tribunale federale – sotto il ristretto profilo dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b, 104 IV 22 consid. 2b; CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in re P., consid. 2a)."}