1 e 2 CPP). Sono posti a carico di costoro perciò in ragione di un quarto ciascuno, mentre per il resto vanno a carico dello Stato. Data la parziale soccombenza, i ricorrenti possono pretendere l'attribuzione di ripetibili soltanto in forma ridotta, ossia limitatamente a fr. 500.-- ciascuno (art. 9 cpv. 6 CPP). Ognuno di essi deve a sua volta versare un'indennità di fr. 500.– per ripetibili alla parte civile ___________, che ha presentato osservazioni (limitatamente all'imputazione di appropriazione indebita) ai ricorsi per il tramite di un legale (art. 9 cpv.