Insistere nel sostenere che il camion non era una cosa mobile altrui è perciò poco serio. Come non è serio postulare il proscioglimento dall'accusa in rassegna evocando il principio della cosiddetta Ersatzbereitschaft, ovvero pretendere che nelle intenzioni degli autori tutto si sarebbe sistemato con la tacitazione del proprietario del trattore mediante il provento della truffa messa in atto nei confronti della compagnia che aveva assicurato il camion. Tale prospettiva nulla mutava in effetti all'atto delittuoso commesso verso il proprietario del trattore.