Che tali documenti siano stati prodotti alle compagnie “___________” e “___________” a fini assicurativi non è determinante. Mere enunciazioni unilaterali di persone che non hanno una posizione equiparabile a quella di un garante non godono infatti di particolare credibilità (CCRP, sentenza del 14 novembre 1995 in re M., consid. 12c). D'altro canto è notorio che, prima di garantire le relativa copertura, le compagnie assicuratrici indagano sul valore dell'oggetto, avvalendosi anche di esperti.