Gli obblighi che la legge impone al proponente di un contratto di assicurazione (art. 4 LCA) e la facoltà riconosciuta all'assicuratore di recedere dal contratto in caso di reticenza (art. 6 LCA) ancora non conferiscono alle fatture in questione maggiore credibilità rispetto, ad esempio, a una falsa fattura consegnata a un'assicurazione per ottenere un risarcimento (DTF 117 IV 35). Solo la legge oppure la particolare posizione della persona che redige il “documento” avrebbe potuto conferire agli scritti – dal profilo oggettivo – valore probatorio accresciuto per quanto riguarda il loro contenuto (DTF 121 IV 131 consid. 2c).