Decisivo, a suo parere, è che le fatture sono state prodotte dal ricorrente per beneficiare della prospettata copertura assicurativa, in un contesto che le faceva assurgere a veri e propri documenti fasulli per il loro specifico impiego e per la sostanziale fiducia che a esse è riconosciuta nella conclusione delle polizze. A tale proposito il primo giudice ha riepilogato gli obblighi che la legge federale sul contratto di assicurazione impone al proponente, il quale deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono esseri noti