Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura, ad esempio, è impropria in linea di principio – ancorché munita di ricevuta – a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. bb; CCRP, sentenza del 13 dicembre 2000 in re P., consid. 1a e 1b).