b) L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento falso (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore che le legge gli conferisce (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante: funzionario, notaio, medico, architetto ecc). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: