Nei casi di esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La disciplina in vigore anteriormente al 1° gennaio 1995 era identica (art. 251 n. 1 e 3 vCP). Identica era anche la nozione di “docu-mento” enunciata dall'art. 110 n. 5 prima frase CP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110 n. 5 seconda frase CP). b) L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento falso (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).