a) L'art. 251 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento fittizio; alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1 CP). Nei casi di esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2).