Incassando il risarcimento di un furto non avvenuto, il ricorrente avrebbe potuto estinguere il debito verso il proprietario (sentenza, pag. _). Ma un conto è l'appropriazione indebita a detrimento di ___________ e un altro la tentata truffa a detrimento dell'assicurazione. I due reati non vanno confusi. Del resto, stesse anche la tesi del ricorrente, quest'ultimo non potrebbe essere semplicemente prosciolto: in tal caso gli atti andrebbero rinviati infatti a un'altra Corte di assise perché all'accusato e ai correi sia prospettata l'imputazione – più grave – di truffa nei confronti di ___________, dandosene il caso mediante un nuovo atto di accusa come prevede l'art. 250 cpv.