{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-07-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-16_2001-07-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58557&nX40_KEY=4932442&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7599f217b612123c367ce9c4e70fae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:52:14", "Checksum": "66536d19570344f84ee5dfc37e79956c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.07.2001 17.2001.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Ricordato che per la vendita del semirimorchio al ricorrente la ditta ___________ SA ha indicato nella fattura del 20 ottobre 1994 un prezzo nettamente superiore a quello pagato dall'acquirente e che per la merce trasportata in Romania la ditta ___________ S.r.l., gestita da ___________, ha attestato a sua volta nella fattura del 18 ottobre 1994 un prezzo chiaramente maggiorato, il primo giudice ha ritenuto che gli imputati hanno commesso pure falsità di documenti. Decisivo, a suo parere, è che le fatture sono state prodotte dal ricorrente per beneficiare della prospettata copertura assicurativa, in un contesto che le faceva assurgere a veri e propri documenti fasulli per il loro specifico impiego e per la sostanziale fiducia che a esse è riconosciuta nella conclusione delle polizze. A tale proposito il primo giudice ha riepilogato gli obblighi che la legge federale sul contratto di assicurazione impone al proponente, il quale deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono esseri noti alla conclusione del contratto. Se alla conclusione del contratto il responsabile dichiara inesattamente o tace un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore può recedere dal contratto. Tali doveri dell'assicurato fanno sì che le compagnie si affidino alle dichiarazioni dei proponenti e presumano quindi la veridicità della documentazione loro esibita. Consapevoli di usare fatture fasulle per ottenere una sovrassicurazione, gli accusati hanno dunque commesso falsità in documenti. Il primo giudice ha comunque precisato che ciò non incide apprezzabilmente sulla commisurazione della pena, già determinata soprattutto dalla mancata truffa (sentenza, pag. _).\nd) L'opinione testé riassunta non può essere condivisa. Gli obblighi che la legge impone al proponente di un contratto di assicurazione (art. 4 LCA) e la facoltà riconosciuta all'assicuratore di recedere dal contratto in caso di reticenza (art. 6 LCA) ancora non conferiscono alle fatture in questione maggiore credibilità rispetto, ad esempio, a una falsa fattura consegnata a un'assicurazione per ottenere un risarcimento (DTF 117 IV 35). Solo la legge oppure la particolare posizione della persona che redige il “documento” avrebbe potuto conferire agli scritti – dal profilo oggettivo – valore probatorio accresciuto per quanto riguarda il loro contenuto (DTF 121 IV 131 consid. 2c). Nella fattispecie non è dato a divedere quale garanzia oggettiva di veridicità offrissero la fattura del 20 ottobre 1994, nella quale la ditta ___________ fatturava fr. 21'240.– per il semirimorchio acquistato dal ricorrente (act.13/21) o lo scritto del 18 ottobre 1994, in cui la ditta __________ SA, per il tramite di ___________ e all'attenzione di un tale signor _________, allestiva un elenco della merce accompagnato dal prezzo attribuito a ogni singolo articolo (act. 13/25). Che tali documenti siano stati prodotti alle compagnie “___________” e “___________” a fini assicurativi non è determinante. Mere enunciazioni unilaterali di persone che non hanno una posizione equiparabile a quella di un garante non godono infatti di particolare credibilità (CCRP, sentenza del 14 novembre 1995 in re M., consid. 12c). D'altro canto è notorio che, prima di garantire le relativa copertura, le compagnie assicuratrici indagano sul valore dell'oggetto, avvalendosi anche di esperti. Ritenendo gli imputati autori colpevoli di falsità in documenti fondandosi per lo più su considerazioni civilistiche, il primo giudice non ha avuto corretta nozione dell'art. 251 CP e ha violato il diritto federale. Su questo punto il ricorso si rivela perciò provvisto di buon diritto.\n4. Il proscioglimento dall'accusa di falsità in documenti comporta la ricommisurazione della pena a carico del ricorrente (art. 296\ncpv. 1 CPP). Ora, giova ricordare che tale reato – come quello di appropriazione indebita e di sviamento della giustizia – non ha influito apprezzabilmente sulla pena di 9 mesi di detenzione inflitta dal primo giudice. Di peso è risultata essenzialmente la mancata truffa nei confronti della compagnie di assicurazione “___________” e “___________” per ottenere indebitamente la rifusione del danno conseguente al simulato furto del veicolo (sentenza, pag. _). Dal citato proscioglimento il ricorrente non può perciò pretendere significative riduzioni di pena, che la prima Corte ha stabilito tenendo conto sia delle circostanze favorevoli, sia di quelle sfavorevoli (sentenza, consid. 8). Quanto alla pretesa implicazione di ___________ nel piano criminoso – che giustificherebbe l'attenuante dell'art. 64 cpv. 1 quarta frase CP – il ricorso si rivela del tutto inconsistente. L'interessato non illustra lontanamente perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio ritenendo non comprovata la pretesa partecipazione di lui al piano delittuoso (sentenza, pag. _), tanto più che nemmeno il Ministero pubblico aveva ravvisato gli estremi per aprire un procedimento penale nei confronti di ___________ (pag. _). Ciò posto, la pena a carico del ricorrente va ridotta a 8 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.\nII. Sul ricorso di ___________"}