Non che la truffa ai danni di una compagnia assicuratrice sia un fattore aggravante, come sembra reputare la prima giudice (sentenza, pag. _ in alto). Determinante è il fatto che in concreto l'inganno era particolarmente difficile da smascherare, onde l'astuzia che connota la frode. Anche su quest'ultimo punto l'impugnazione si dimostra di conseguenza infondata. 14. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non è il caso di attribuire ripetibili alla “___________”, che si è limitata a poche righe di osservazioni. Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: