Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo, esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d). c) In concreto non si può dire che gli imputati abbiano ordito un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati. La questione è di sapere, pertanto, se la finzione del tamponamento e dell'incendio costituisse un inganno riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza. Ora, contrariamente a quanto asserisce l'interessato, la presidente della Corte ha accennato al “comportamento della vittima”.