d, 120 IV 197 consid. 3d). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate e la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 171 consid. 2a 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo, esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid.