3d, 119 IV 28 consid. 3a), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio, 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid.