Al ricorrente non è derivato quindi alcun pregiudizio dal fatto che il Procuratore pubblico (nell'atto di accusa) e la presidente della Corte (nella sentenza impugnata) si siano dipartiti erroneamente dall'art. 146 cpv. 1 CP. b) Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid.