La pena edittale è rimasta la stessa (reclusione fino a cinque anni o detenzione), ma l'art. 146 cpv. 1 CP punisce espressamente, ora, anche chi a scopo di frode “conferma” subdolamente l'errore altrui e non solo chi ne “profitta” (FF 1991 II 835). Sotto il profilo dell'“inganno con astuzia” non è intervenuta, comunque sia, alcuna modifica. Al ricorrente non è derivato quindi alcun pregiudizio dal fatto che il Procuratore pubblico (nell'atto di accusa) e la presidente della Corte (nella sentenza impugnata) si siano dipartiti erroneamente dall'art. 146 cpv.