a) L'art. 146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Tale norma è entrata in vigore però il 1° gennaio 1995. Al caso in esame, che risale all'agosto del 1991, torna applicabile quindi l'art. 148 cpv. 1 vCP. Né la legge nuova è più favorevole all'imputato (art. 2 CP). La pena edittale è rimasta la stessa (reclusione fino a cinque anni o detenzione), ma l'art. 146 cpv.