dichiarata in esubero). Anche per quel che è del principio in dubio pro reo l'impugnativa manca perciò di fondamento. 13. Da ultimo il ricorrente si duole, in diritto, che la presidente della Corte abbia sorvolato sul presupposto dell'inganno con astuzia, requisito essenziale perché si possa ravvisare una truffa. Egli adduce che “nel presente caso non c'è nessun esame del comportamento della vittima”, la quale non può essere stata oggetto di alcun raggiro, ove appena si pensi che “è stata sufficiente una visita dell'ispettore assicurativo, a seguito della richiesta di risarcimento, per dubitare dell'ipotetica truffa” (memoriale, punti 37 a 39). a) L'art. 146 cpv.