DTF del 13 agosto 2001 in re A., consid. 3b). Che il giudice non debba dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci sussistere dubbi ancora non significa, in ogni modo, che le risultanze istruttorie debbano sempre condurre a un assoluto convincimento di colpevolezza. Dubbi teorici, invero, sono sempre possibili. Il principio in dubio pro reo si riferisce solo a dubbi rilevanti.