La motivazione addotta si rivela però inconsistente, giacché si fonda sulle stesse argomentazioni infruttuose trattate nei considerandi che precedono (perizia irregolare, mancata conoscenza previa tra i due imputati, acceleratore dell'incendio non individuato e così via). Che poi il perito non fosse abilitato a esprimere opinioni sull'origine delle fiamme è un asserto totalmente sprovvisto di pertinenza: proprio per le sue conoscenze specifiche, l'ausiliario della giustizia era chiamato a esprimersi sulla presumibile causa dei fatti. In caso contrario, nemmeno sarebbe data di capire l'utilità di una perizia. 11.