Per quali motivi tale deposizione, per altro in linea con le conclusioni della perizia, dovesse essere ignorata non è dato di sapere. Anche al riguardo il gravame è destinato perciò all'insuccesso. 3. Nel merito il ricorrente definisce arbitrario (art. 288 lett. c CPP) pronunciare a suo carico una condanna per mancata truffa e accertare, nel contempo, che “non emergono indizi di una conoscenza antecedente tra i due accusati” (memoriale, punto 22). L'assunto è specioso. La presidente della Corte ha constatato bensì che dagli atti nulla risultava circa un'eventuale conoscenza previa dei due imputati (sentenza, pag. _, consid. B in fine).