Quanto all'impossibilità di ottenere delucidazioni prima della comparizione in aula, il ricorrente non indica quale pregiudizio giuridico – e non di mero fatto – gli sarebbe derivato dalla sola circostanza di dover attendere “l'istruttoria dibattimentale” evocata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (se mai il lungo tempo trascorso ha giocato a suo favore nella commisurazione della pena). Lamentarsi genericamente che “l'accusa ha avuto 9 anni per operare accertamenti, la difesa ha potuto per la prima volta sentire i periti (…) al dibattimento” (ricorso, pag. _) è quindi infruttuoso.