26) e che il Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva confermato il 3 ottobre 1996 siffatta decisione, su reclamo, rilevando come ulteriori prove potessero ancora essere assunte “in sede di istruttoria dibattimentale”, mentre l'ispezione dei due relitti era “da ritenere superflua, essendo già stata oggetto di particolare esame da parte dei periti”, i quali ne avevano “fatto menzione nei loro referti peritali, ivi comprese le documentazioni fotografiche” (loc. cit., act. 27B). Tale diniego configurerebbe, secondo il ricorrente, una limitazione dei diritti della difesa, del precetto della parità delle armi e del principio del contraddittorio. L'argomento cade nel vuoto.