Piquerez, op. cit., pag. 126 n. 612), diversamente da quanto prevede ad esempio la procedura civile (art. 185 cpv. 1 CPC). Il prevenuto ha diritto però di ottenere dai periti chiarimenti (art. 148 cpv. 1 CPP). Se una perizia appare lacunosa, incompleta o contraddittoria, egli ha diritto anche a nuove indagini o addirittura a una nuova perizia (art. 148 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie la presidente della Corte ha ritenuto che al dibattimento l'imputato abbia potuto sollecitare tutte le delucidazioni desiderate sia dall'estensore del referto elaborato dalla polizia scientifica della Città di Zurigo, dott. ___________ (sentito come testimone: