D'altro lato non si trattava nemmeno – come asserisce il ricorrente – di una vera e propria “perizia privata”, redatta cioè da un esperto designato e istruito da una parte (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 264 n. 1370; Maurer, Das bernische Strafverfahren, Berna 1999, pag. 224 in alto). Comunque si definisca il referto, l'art. 113 cpv. 2 CPP stabilisce che, ove siano assunti lecitamente mezzi istruttori non previsti dalla legge (come le “perizie private”, per l'appunto, che di per sé sono strumenti leciti: sotto, consid.