2 CPP). 2. Il ricorrente censura anzitutto vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b CPP), rimproverando alla prima giudice di avere fondato la sentenza impugnata su due perizie (“di parte” e “giudi-ziaria”) allestite in violazione dei suoi diritti di difesa, senza ch'egli abbia potuto partecipare all'assunzione delle prove e ottenere i complementi istruttori richiesti. Nonostante la sua opposizione in aula a che le due perizie divenissero risultanze dibattimentali (art. 227 cpv. 2 CPP), la presidente della Corte ha fatto capo a tali atti per la motivazione del giudizio. Donde, a suo parere, gli estremi per annullare la condanna.