Ora, il ricorrente invoca tutti e tre i titoli di cassazione previsti dall'art. 288 CPP. Ciò non significa necessariamente che in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale giudichi essa medesima nel merito, come postula l'interessato (“Con il presente ricorso si chiede di annullare la sentenza impugnata, rinunciando al rinvio, assolvendo il ricorrente”: memoriale, pag. _ in alto). Essa è abilitata a riformare la sentenza impugnata solo ove disponga di “sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP); in caso contrario, rinvia gli atti in prima sede per nuova decisione (art. 296 cpv. 2 CPP). 2.