{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-15_2001-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58556&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be5fdb8112fd94e1aaeb8d09739bfa42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:54", "Checksum": "a0a5c6d3f5bc855ddf1a7fcb27191cfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nValutati nel loro complesso, gli indizi predetti non lasciano dubbi rilevanti sulla colpevolezza dell'imputato. Nelle circostanze appena riassunte l'eventualità che l'incendio sia dovuto all'urto fra le due automobili risulta di gran lunga meno verosimile – per non dire di nessuna verosimiglianza – rispetto alla conclusione tratta dalla presidente della Corte, secondo cui i due imputati hanno inscenato il tamponamento e l'incendio per ottenere il controvalore dei veicoli dalle assicurazioni (sbloccare i capitali “immobilizzati” nei mezzi, soprattutto nella Datsun replica Ferrari, invendibile a quel prezzo) e, nel caso del ricorrente, conseguire finanche un indebito arricchimento (merce dichiarata in esubero). Anche per quel che è del principio in dubio pro reo l'impugnativa manca perciò di fondamento.\n13. Da ultimo il ricorrente si duole, in diritto, che la presidente della Corte abbia sorvolato sul presupposto dell'inganno con astuzia, requisito essenziale perché si possa ravvisare una truffa. Egli adduce che “nel presente caso non c'è nessun esame del comportamento della vittima”, la quale non può essere stata oggetto di alcun raggiro, ove appena si pensi che “è stata sufficiente una visita dell'ispettore assicurativo, a seguito della richiesta di risarcimento, per dubitare dell'ipotetica truffa” (memoriale, punti 37 a 39).\na) L'art. 146 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. Tale norma è entrata in vigore però il 1° gennaio 1995. Al caso in esame, che risale all'agosto del 1991, torna applicabile quindi l'art. 148 cpv. 1 vCP. Né la legge nuova è più favorevole all'imputato (art. 2 CP). La pena edittale è rimasta la stessa (reclusione fino a cinque anni o detenzione), ma l'art. 146 cpv. 1 CP punisce espressamente, ora, anche chi a scopo di frode “conferma” subdolamente l'errore altrui e non solo chi ne “profitta” (FF 1991 II 835). Sotto il profilo dell'“inganno con astuzia” non è intervenuta, comunque sia, alcuna modifica. Al ricorrente non è derivato quindi alcun pregiudizio dal fatto che il Procuratore pubblico (nell'atto di accusa) e la presidente della Corte (nella sentenza impugnata) si siano dipartiti erroneamente dall'art. 146 cpv. 1 CP.\nb) Un “inganno con astuzia” è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3a), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 126 IV 171 consid. 2a, 125 IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a, 123 consid. 6a/bb, 119 IV 28 consid. 3a). Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio, 122 IV 197 consid. d, 120 IV 197 consid. 3d). L'inganno è “astuto” quando le menzogne siano l'espressione di una scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale invece ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate e la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 171 consid. 2a 122 IV 197 consid. 3d, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo, in ogni modo, esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d).\nc) In concreto non si può dire che gli imputati abbiano ordito un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati. La questione è di sapere, pertanto, se la finzione del tamponamento e dell'incendio costituisse un inganno riconoscibile facendo uso di ragionevole diligenza. Ora, contrariamente a quanto asserisce l'interessato, la presidente della Corte ha accennato al “comportamento della vittima”. Essa ha ritenuto che gli accusati, “simulando il tamponamento ed il conseguente incendio, hanno messo in atto un inganno senz'altro astuto, giacché la verifica della simulazione non era facile e richiedeva conoscenze specialistiche. Gli stessi inquirenti, intervenuti la sera del sinistro, hanno creduto alla versione fornita dagli accusati. Solo la richiesta di indennizzo esorbitante ed inusuale di ___________ ha indotto la Compagnia assicuratrice a verifiche più approfondite, facendo poi eseguire accertamenti specialistici ad opera della polizia scientifica di Zurigo, ed a opera del perito giudiziario, che hanno infine permesso di smascherare la truffa” (sentenza, pag. _ in fondo e _ in alto). In quanto pretende che “nel presente caso non c'è nessun esame del comportamento della vittima” il ricorrente fa pertanto un'affermazione inveritiera. Ciò posto, rimane da esaminare se l'inganno concertato a scapito della compagnia assicuratrice debba reputarsi “astuto”."}