{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-15_2001-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58556&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be5fdb8112fd94e1aaeb8d09739bfa42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:54", "Checksum": "a0a5c6d3f5bc855ddf1a7fcb27191cfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. Infine il ricorrente asserisce che la sentenza impugnata “tocca il culmine” dell'arbitrio ove dà per “altamente verosimile” la matrice dolosa dell'incendio, per altro fatta propria anche dall'esperto ___________ e dal perito (memoriale, punto 31). La motivazione addotta si rivela però inconsistente, giacché si fonda sulle stesse argomentazioni infruttuose trattate nei considerandi che precedono (perizia irregolare, mancata conoscenza previa tra i due imputati, acceleratore dell'incendio non individuato e così via). Che poi il perito non fosse abilitato a esprimere opinioni sull'origine delle fiamme è un asserto totalmente sprovvisto di pertinenza: proprio per le sue conoscenze specifiche, l'ausiliario della giustizia era chiamato a esprimersi sulla presumibile causa dei fatti. In caso contrario, nemmeno sarebbe data di capire l'utilità di una perizia.\n11. Da ultimo il ricorrente assume, per quanto riguarda l'arbitrio, che gli indizi accertati dalla prima giudice, ancorché valutati nel loro complesso, non bastano assolutamente per raggiungere un verdetto di colpevolezza nei suoi confronti (memoriale, punto 32). La critica non si riconduce in realtà al divieto dell'arbitrio, ma all'applicazione del principio in dubio pro reo, che è una questione di diritto (Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 nota 251 con richiami di giurisprudenza). Ricade perciò sotto il titolo di cassazione previsto dall'art. 288 lett. a CPP e sarà esaminata nel considerando successivo.\n12. Il principio in dubio pro reo, di cui pure il ricorrente critica la violazione (memoriale, punti 33 a 36), discende dalla presunzione d'innocenza garantita dagli art. 6 par. 2 CEDU e 32 cpv. 1 Cost. Esso ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non spetta a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con riferimenti di dottrina; analogamente: DTF del 13 agosto 2001 in re A., consid. 3b). Che il giudice non debba dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci sussistere dubbi ancora non significa, in ogni modo, che le risultanze istruttorie debbano sempre condurre a un assoluto convincimento di colpevolezza. Dubbi teorici, invero, sono sempre possibili. Il principio in dubio pro reo si riferisce solo a dubbi rilevanti. Ciò non esclude che il giudice possa avere legittime ragioni oggettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione in luogo di un'altra, più favorevole all'imputato e apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C., consid. 4).\na) Nel caso specifico la presidente della Corte non ha motivato la condanna dell'imputato argomentando che quest'ultimo non aveva saputo dimostrare la propria innocenza. Al contrario: ha ritenuto l'imputato colpevole in base a una serie di indizi convergenti raccolti dal Procuratore pubblico. Nella misura in cui sostiene di essere stato dichiarato colpevole per non avere dato una spiegazione logica dell'incendio e avere proferito bugie (memoriale, pag. _ in alto), il ricorrente si vale invano del principio in dubio pro reo come norma sull'onere della prova. Quest'ultima si applica solo ove il giudice motivi un verdetto di colpevolezza con la mancata prova dell'innocenza, non ove fondi la motivazione del verdetto sull'esito delle prove assunte, rimproverando all'imputato di non averle smentite. Al riguardo il gravame è sprovvisto di buon diritto.\nb) Il richiamo al principio in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove non è votato a miglior sorte. Secondo gli accertamenti non arbitrari della presidente della Corte giovi ricordare:\n– che il tamponamento è avvenuto a non oltre 6 km/h (non a 60 km/h, come asseriva ___________),\n– ch'esso non è all'origine dell'incendio,\n– che i serbatoi delle due auto sono stati rinvenuti integri e muniti di tappo,\n– che un corto circuito all'impianto elettrico non può far divampare le fiamme in modo tanto rapido, tanto meno sotto la pioggia (del resto la pretesa tanica di benzina, ammesso e non concesso che sia mai esitita, era alloggiata dietro il sedile),\n– che la Datsun replica Ferrari valeva sulla carta fr. 60 000.– (sentenza, pag. _), ma in realtà era un kitsch senza mercato (in dieci anni il ricorrente non è riuscito a vendere nemmeno l'altro esemplare: sentenza, pag. _),\n– che nell'abitacolo dell'Alfa Romeo investitrice sono state rinvenute tracce di benzina, non fuoriuscite dal serbatoio (ritrovato intatto) e nemmeno, per quanto risultava dagli esami, dal vano motore (sentenza, pag. _ nel mezzo),\n– che ___________ si trovava in una situazione finanziaria disastrosa (sentenza, pag. _),\n– che l'Alfa Romeo di ___________, benché di valore relativamente modesto (fr. 9000.– al massimo: classificatore blu, act. _, pag. 9, ultima frase), era assicurata inspiegabilmente con casco totale (sentenza, pag. _ in basso),\n– che per di più 120 dei 220 dispositivi d'allarme dichiarati dal ricorrente come merce trasportata nella vettura sono scomparsi senza lasciare traccia,\n– che il ricorrente non aveva alcuna necessità di caricare nella Datsun replica Ferrari tanto materiale (sentenza, pag. _ a metà) e\n– che il ricorrente affermava di essersi infortunato nell'incidente, ma che la ferita riportata al capo non appariva in nesso causale con il tamponamento (sentenza, pag. _ in alto)."}