{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-15_2001-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58556&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be5fdb8112fd94e1aaeb8d09739bfa42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:54", "Checksum": "a0a5c6d3f5bc855ddf1a7fcb27191cfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. A mente dell'interessato sarebbe arbitrario escludere l'esistenza di una tanica di benzina all'interno della Datsun replica Ferrari e accertare simultaneamente che un acceleratore altamente infiammabile ha favorito il divampare delle fiamme (memoriale, punto 25). L'asserzione nulla muta alla sostanza delle cose. La presidente della Corte ha accertato che il tamponamento subìto dall'imputato non poteva avere cagionato l'incendio (sentenza, pag. _ a metà), come il perito aveva inequivocabilmente accertato, la collisione tra i due veicoli essendo avvenuta a una velocità non superiore a 6 km/h (classificatore blu, act. _, pag. 7, risposte n. 2 e 4), non a 60 km/h come aveva dichiarato ___________ (sentenza, pag. _ in alto). Che quindi l'incendio sia stato favorito dalla pretesa tanica di benzina o da un altro comburente, in fin dei conti, poco importa. Resta il fatto, decisivo, che l'automobile non è bruciata a causa dell'urto. Asserire, del resto, che un contenitore di benzina alloggiato dietro il sedile di un'automobile possa incendiarsi da sé in caso di tamponamento subìto a non più di 6 km/h offenderebbe la comune esperienza, oltre che il normale andamento delle cose. Tutt'al più la tanica di 5 litri potrebbe avere alimentato le fiamme, ma non esserne all'origine.\n6. Sempre con riferimento alla tanica di benzina, il ricorrente insiste nel criticare di arbitrio la prima giudice, che ha reputato il contenitore inesistente perché non ritrovato. Egli ricorda che i pompieri di Lugano, intervenuti con due autocarri e sei uomini, hanno ripulito il campo stradale, di modo che non si può escludere l'esistenza della tanica in plastica solo perché nulla è stato rinvenuto dalla polizia (memoriale, punto 26). Ancora una volta la doglianza è inconferente, la questione della tanica essendo tutto sommato – come detto – secondaria. Decisivo è sapere quale fosse la causa dell'incendio, e la causa non si riconduce né alla tanica in plastica né al tamponamento. Proprio per questo motivo il perito, interpellato sulla possibile cagione del fuoco, ha risposto che “la più evidente è il dolo” (classificatore blu, act. _, pag. 8, risposta n. 5).\n7. Quanto alla falla nel pianale del veicolo, che il ricorrente reputa arbitrario negare (memoriale, punto 27), non giova attardarsi. Oltre che non dimostrata, l'apertura non è stata vista neppure dall'esperto ___________, a dispetto delle vistose dimensioni prospettate (30-50 cm: verbale del dibattimento, allegato A). Adombrare arbitrio in simili contingenze è fuori luogo.\n8. Ulteriore arbitrio scorge il ricorrente nel fatto che non sia stato accertato in contraddittorio quanto rinvenuto nell'abitacolo della Datsun replica Ferrari dopo l'incendio, che non sia stato accertato in contraddittorio l'ingombro dei 220 dispositivi d'allarme dichiarati e che non sia stato accertato in contraddittorio lo spazio utile all'interno dell'auto (memoriale, punto 28). In proposito egli confonde però, di tutta evidenza, arbitrio (merito) e violazione del contraddittorio (forma). Per quanto riguarda quest'ultimo tema, si rinvia al consid. 2, su cui non mette conto di tornare.\n9. Arbitrario sarebbe dipoi, secondo il ricorrente, l'accertamento della prima giudice in relazione a quanto è stato trovato nella Datsun replica Ferrari, giacché una volta spento l'incendio i pompieri hanno tolto ogni cosa. Chi abbia poi rimesso gli oggetti all'interno del relitto non si sa, né esiste una documentazione fotografica dei reperti. Escludere che nella vettura si trovassero beni non elencati nel rapporto di polizia è quindi insostenibile, ed è ancor più arbitrario ove si consideri che gli agenti hanno esaminato il relitto solo 6 giorni dopo l'incidente, addirittura dopo l'ispettore della “___________” (memoriale, punti 29 e 30). Effettivamente su questo punto la situazione non manca di destare qualche perplessità. La stessa giudice ha accertato che i pompieri hanno svuotato la carcassa del veicolo, ma che qualcuno ha rimesso poi le cose dentro il relitto, tant'è che l'esperto ___________ ha rinvenuto nell'abitacolo 3 o 4 indumenti femminili, 35 alimentatori (adapter), 100 dispositivi d'allarme ancora imballati e 32 confezioni da 4 batterie di 1.5 V ognuna (sentenza, consid. E6 con riferimento al classificatore blu, act. _, pag. 4 in basso e 5 in alto). Quanto alle “macchine calcolatrici tascabili” menzionate nel rapporto dei vigili del fuoco, corpo pompieri 239 (classificatore blu, act. _), esse non sarebbero altro – per la presidente della Corte – che i dispositivi di allarme trovati dall'esperto ___________, “dispositivi che a un sommario esame potrebbero anche apparire come una macchina calcolatrice” (sentenza, pag. _ in alto). Donde la conclusione che nella vettura non risultava trovarsi altro. Tale deduzione potrà fors'anche apparire rigorosa, ma non è sicuramente arbitraria, né l'interessato pretende che qualcuno potrebbe avere avuto interesse a far sparire ogni traccia dei 120 dispositivi d'allarme mancanti. Il ricorrente adombra una possibile “disfunzione tra pompieri e polizia”, ma non prospetta lontanamente in che modo ciò potrebbe avere comportato la sparizione di 120 apparecchi. Al proposito il gravame riesce finanche inammissibile per carenza di motivazione."}