{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-15_2001-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58556&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be5fdb8112fd94e1aaeb8d09739bfa42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:54", "Checksum": "a0a5c6d3f5bc855ddf1a7fcb27191cfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ng) Per quel che attiene all'impianto elettrico del veicolo, il ricorrente lamenta che la mancata ispezione dell'altra Datsun replica Ferrari (tuttora esistente) gli ha impedito di far constatare come esso potesse essere difettoso e come la pompa della benzina fosse fissata male, oltre che avere poca pressione. Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva rifiutato a suo tempo l'ispezione dell'impianto elettrico, giudicandola senza nesso né pertinenza (fascicolo giallo, act. 27B, pag. 3 verso l'alto). Al dibattimento la presidente della Corte ha sentito come testimone ___________, il quale ha confermato di essere intervenuto sull'impianto elettrico della Datsun superstite per “mettere sotto sicurezza” vari circuiti, dotandoli di un fusibile, e per fissare la pompa della benzina, che mancava anche di pressione (verbale, allegato B). Ha ritenuto nondimeno che l'ipotesi di un incendio dovuto all'impianto elettrico, foss'anche difettoso, era un indizio “assai labile”, smentito dalle altre risultanze (sentenza, consid. E4). Perché in tali circostanze si imponesse ugualmente un'ispezione della Datsun superstite il ricorrente non spiega. Tanto meno alla luce di quanto ha illustrato il dott. ___________, ovvero che di regola l'incendio causato da un impianto elettrico si sviluppa lentamente, contrariamente a quanto era avvenuto il 17 agosto 1991.\nh) Il ricorrente opina che, comunque sia, “una perizia di parte non può assurgere a mezzo di prova per la sua connotata limitata forza probatoria, che la riduce a mera affermazione di parte” (memoriale, pag. _). Ammesso e non concesso tuttavia che il referto in questione sia una “perizia privata” (sopra, consid. 2a), l'art. 113 cpv. 2 CPP non ne impedisce l'uso, non trattandosi di un mezzo di prova assunto illecitamente (sulla sua forza dimostrativa v. in ogni modo Piquerez, op. cit., pag. 264 n. 1370). Oltre a ciò il ricorrente disconosce che le dichiarazioni del dott. ___________ riprese nella sentenza impugnata sono state rilasciate dall'esperto, al dibattimento, in qualità di testimone, sotto giuramento (verbale del dibattimento, allegato A; analoga prassi vige ad esempio nel Canton Berna: Maurer, op. cit., pag. 224). Per quali motivi tale deposizione, per altro in linea con le conclusioni della perizia, dovesse essere ignorata non è dato di sapere. Anche al riguardo il gravame è destinato perciò all'insuccesso.\n3. Nel merito il ricorrente definisce arbitrario (art. 288 lett. c CPP) pronunciare a suo carico una condanna per mancata truffa e accertare, nel contempo, che “non emergono indizi di una conoscenza antecedente tra i due accusati” (memoriale, punto 22). L'assunto è specioso. La presidente della Corte ha constatato bensì che dagli atti nulla risultava circa un'eventuale conoscenza previa dei due imputati (sentenza, pag. _, consid. B in fine). Ciò non escludeva tuttavia che, ponderati tutti gli altri indizi (sentenza, consid. E), in qualche circostanza i due si dovessero pure essere conosciuti. La contraddittorietà censurata nel ricorso è quindi solo apparente. Quanto al fatto che gli accertamenti ripresi dalla perizia___________ e dal referto della polizia scientifica di Zurigo siano arbitrari perché assunti irregolarmente (memoriale, punto 23), la tesi dell'irregolarità è già stata scartata al considerando che precede.\n4. Arbitrario sarebbe inoltre, secondo il ricorrente, ritenere da un lato che l'incendio della sua Datsun replica Ferrari sia stato agevolato da un “medium” molto infiammabile (sentenza, pag. _ in fondo), non individuato, e accertare d'altro lato che nell'abitacolo dell'Alfa Romeo sono state trovate tracce di benzina (memoriale, punto _). A suo avviso presumere l'uso di comburenti diversi è semplicemente contraddittorio. In realtà ciò corrisponde proprio a quanto ha accertato il perito, che condividendo l'opinione dell'esperto ___________ ha ricollegato la rapidità dell'incendio nel quale è andata distrutta la Datsun replica Ferrari a un acceleratore della combustione verosimilmente diverso dalla benzina, il serbatoio dell'automobile essendo stato ritrovato integro. Per altro, “anche se ipoteticamente delle scintille si fossero sviluppate nell'interno dell'abitacolo a seguito di corto circuito” – ha soggiunto il perito – “è assai difficile che la vettura potesse andare a fuoco solo dal contatto con i materiali di rivestimento. Per contro la presenza di un acceleratore altamente infiammabile potrebbe anche giustificare l'evento così come descritto dai testi. (...) In ogni caso il carburante del veicolo, a difetto di deformazione del serbatoio, è da escludere” (classificatore blu, act. _, pag. 8, risposta n. 5). Rimproverare arbitrio alla prima giudice per essersi attenuta alle risultanze della perizia (e all'opinione dell'esperto) rasenta la temerarietà."}