{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-15_2001-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58556&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be5fdb8112fd94e1aaeb8d09739bfa42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:54", "Checksum": "a0a5c6d3f5bc855ddf1a7fcb27191cfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Si aggiunga, in ogni modo, che il ricorrente non può dolersi di non aver potuto partecipare all'esecuzione del referto e della perizia (sopralluogo e ispezione dei veicoli in contraddittorio, domande previe agli esperti), l'imputato non avendo diritti del genere (sopra, consid. b). Quanto all'impossibilità di ottenere delucidazioni prima della comparizione in aula, il ricorrente non indica quale pregiudizio giuridico – e non di mero fatto – gli sarebbe derivato dalla sola circostanza di dover attendere “l'istruttoria dibattimentale” evocata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (se mai il lungo tempo trascorso ha giocato a suo favore nella commisurazione della pena). Lamentarsi genericamente che “l'accusa ha avuto 9 anni per operare accertamenti, la difesa ha potuto per la prima volta sentire i periti (…) al dibattimento” (ricorso, pag. _) è quindi infruttuoso. Le altre critiche sollevate nel ricorso non sono destinate a miglior sorte, come si vedrà in appresso, anche senza formalizzarsi sulla loro ricevibilità.\ne) Nella misura in cui deplora di non aver potuto far verificare l'esistenza di una falla nel pianale del veicolo, il ricorrente dimentica di non avere mai preteso un accertamento simile. Ancora davanti al Giudice dell'istruzione e dell'arresto egli si era limitato a prospettare l'evenienza di un corto circuito e a chiedere un esame dell'impianto elettrico dell'altra Datsun replica Ferrari (act. 27B, quarto e quinto foglio), quella ancora in suo possesso, senza accennare ad aperture o fenditure da cui sarebbe potuta fuoriuscire la tanica in plastica che, custodita all'interno dell'abitacolo, avrebbe causato l'incendio. Solo al dibattimento egli ha formulato l'ipotesi, quando il relitto era ormai stato eliminato da anni. Certo, egli obietta che il Codice di procedura penale non obbliga un prevenuto a “indicare con precisione e sin dall'inizio tutti gli accertamenti che intende operare” (memoriale, pag. _ verso il basso). Egli trascura però che, in tal caso, l'interessato deve assumere la responsabilità degli accertamenti liberatori che omette di chiedere, tanto più ove sia assistito da un patrocinatore. Un accusato che attende la distruzione del corpo del reato per poi sostenere circostanze non più dimostrabili non può far carico all'autorità di avere violato i suoi diritti di parte.\nPer di più, a prescindere dal fatto che non è dato di capire come sia stato possibile immatricolare appena un anno prima (il 2 agosto 1990: classificatore blu, act. 12) un veicolo con una falla nel pianale (della cui eventuale finalità e utilità tutto si ignora), neppure il ricorrente tenta di spiegare perché egli abbia atteso il dibattimento per far valere una circostanza siffatta. Tale remora che appare ancor meno spiegabile ove si consideri che il Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva respinto un'ulteriore ispezione della carcassa del veicolo proprio perché il reclamante non aveva avanzato giustificazioni particolari. Quanto alla facoltà di chiedere delucidazioni, al dibattimento essa gli è stata garantita, come risulta dal verbale. Interpellato proprio su questo punto, il dott. ___________ ha dichiarato che, avesse rilevato “un buco delle dimensioni di 30-50 cm all'interno dell'abitacolo”, avrebbe senz'altro menzionato il fatto nel referto (verbale, allegato A). Il perito ing. ___________ non risulta essere stato interrogato al riguardo (verbale, allegato D). Sotto questo profilo il ricorso non merita quindi altra disamina.\nf) In quanto si duole di non aver potuto far appurare né la capienza dell'auto “in riferimento a quanti impianti d'allarme ci potevano stare” né “quali e quanti oggetti c'erano ancora nella carcassa” una volta spento l'incendio, il ricorrente si prevale una volta ancora della sua stessa passività. Non risulta in effetti – né è preteso nel ricorso – che egli abbia mai chiesto di verificare la volumetria del veicolo o di ricontrollare il materiale rinvenuto dall'esperto ___________ all'interno del relitto (classificatore blu, act. _, pag. 4 in fondo e 5 in alto). Mal si comprende perciò in che consisterebbe l'asserita violazione dei diritti di parte. Del resto il ricorrente non ha mai posto in discussione (nemmeno in aula) l'accertamento dell'esperto ___________, secondo cui i 220 dispositivi d'allarme muniti di alimentatore (adapter) e di batterie asseritamente trasportati nell'auto avrebbero occupato un ingombro di almeno 300 litri (classificatore blu, act. _, pag. 5 a metà). Quanto alla presidente della Corte, essa non ha escluso che nella Datsun replica Ferrari si potessero stivare in qualche modo 300 litri di merce. Si è limitata a rilevare che dei 120 apparecchi mancanti (ne sono stati trovati 100 con 35 alimentatori) non era rimasta traccia, a dispetto del loro volume, e che nulla permetteva di ritenere incompleto il rapporto di ___________, l'ipotesi di una manipolazione dei reperti da parte dei vigili del fuoco – evocata per la prima volta in aula – non trovando riscontro alcuno (sentenza, consid. E6). Anche al proposito il ricorso manca perciò di consistenza."}