{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-15_2001-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58556&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be5fdb8112fd94e1aaeb8d09739bfa42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:54", "Checksum": "a0a5c6d3f5bc855ddf1a7fcb27191cfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Nella fattispecie solo una perizia può essere definita tale: quella formalmente commissionata il 29 novembre 1991 dal Procuratore pubblico all'ing. ___________ (classificatore blu, act. 22), chiamato a prestare la sua opera secondo scienza e coscienza (loc. cit., act. 19). L'altra non è una perizia a norma degli art. 142 segg. CPP. È un referto allestito il 21 novembre 1991 dalla polizia scientifica della Città di Zurigo su incarico del SIR (loc. cit., act. 17), dopo che la “___________” si era rivolta alla polizia ticinese manifestando sospetti sulla pretesa risarcitoria di ___________ (loc. cit., rapporto di polizia, pag. _ in alto). Le spese di tale referto sono poi state assunte dalla compagnia medesima (sentenza, pag. _ consid. E3). A torto quest'ultima sostiene pertanto, nelle osservazioni al ricorso, che tale referto sia “una perizia ordinata dal Procuratore pubblico”. D'altro lato non si trattava nemmeno – come asserisce il ricorrente – di una vera e propria “perizia privata”, redatta cioè da un esperto designato e istruito da una parte (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 264 n. 1370; Maurer, Das bernische Strafverfahren, Berna 1999, pag. 224 in alto). Comunque si definisca il referto, l'art. 113 cpv. 2 CPP stabilisce che, ove siano assunti lecitamente mezzi istruttori non previsti dalla legge (come le “perizie private”, per l'appunto, che di per sé sono strumenti leciti: sotto, consid. h), i diritti dell'imputato rimangono intatti, nel senso che tali mezzi istruttori non devono servire a eludere le limitazioni cui soggiace l'assunzione delle prove ordinarie. Anche nei confronti di un referto come quello dalla polizia scientifica della Città di Zurigo l'imputato poteva quindi far valere gli stessi diritti che la legge gli conferisce nei confronti di una perizia vera e propria.\nb) L'ordinamento ticinese non dà al prevenuto il diritto di assistere all'assunzione delle prove (simile facoltà non discende nemmeno dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Piquerez, op. cit., pag. 126 n. 612), diversamente da quanto prevede ad esempio la procedura civile (art. 185 cpv. 1 CPC). Il prevenuto ha diritto però di ottenere dai periti chiarimenti (art. 148 cpv. 1 CPP). Se una perizia appare lacunosa, incompleta o contraddittoria, egli ha diritto anche a nuove indagini o addirittura a una nuova perizia (art. 148 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie la presidente della Corte ha ritenuto che al dibattimento l'imputato abbia potuto sollecitare tutte le delucidazioni desiderate sia dall'estensore del referto elaborato dalla polizia scientifica della Città di Zurigo, dott. ___________ (sentito come testimone: verbale del dibattimento, allegato A), sia dal perito giudiziario, ing. ___________ (pure escusso sotto giuramento: loc. cit., allegato D). Non aveva potuto ottenere, certo, che si ispezionasse nuovamente il relitto della sua Datsun, ormai rottamato da anni. L'asserzione però che l'incendio potesse essere stato originato da una tanica di benzina (non ritrovata) custodita all'interno dell'automobile e – ipotesi mai prospettata dianzi – fuoriuscita da una falla nella parte inferiore dell'abitacolo era tardiva e contraria alla buona fede processuale. Non poteva dunque impedire che la perizia e il referto divenissero materiale probatorio (sentenza, consid. D).\nc) L'interessato ripete di avere postulato tempestivamente, il\n16 agosto 1995 (fascicolo giallo, act. 19), l'audizione in contraddittorio del dott. ___________ e del perito, come pure l'esame di un'altra Datsun replica Ferrari (l'unico esemplare esistente, ancora in sua proprietà) e delle due automobili bruciate. Egli ricorda però che il Procuratore pubblico aveva respinto tali richieste il 7 giugno 1996 (loc. cit., act. 26) e che il Giudice dell'istruzione e dell'arresto aveva confermato il\n3 ottobre 1996 siffatta decisione, su reclamo, rilevando come ulteriori prove potessero ancora essere assunte “in sede di istruttoria dibattimentale”, mentre l'ispezione dei due relitti era “da ritenere superflua, essendo già stata oggetto di particolare esame da parte dei periti”, i quali ne avevano “fatto menzione nei loro referti peritali, ivi comprese le documentazioni fotografiche” (loc. cit., act. 27B). Tale diniego configurerebbe, secondo il ricorrente, una limitazione dei diritti della difesa, del precetto della parità delle armi e del principio del contraddittorio. L'argomento cade nel vuoto. Oggetto dell'attuale giudizio non è l'operato del Procuratore pubblico o del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, bensì il contenuto della sentenza impugnata. Nella misura in cui si limita a recriminare sulla fase predibattimentale senza confrontarsi con la motivazione addotta dalla presidente della Corte, il ricorso appare d'acchito inammissibile."}