{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2001-15_2001-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58556&nX40_KEY=4931235&nTrefferzeile=21&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "be5fdb8112fd94e1aaeb8d09739bfa42"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2001.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:54", "Checksum": "a0a5c6d3f5bc855ddf1a7fcb27191cfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.11.2001 17.2001.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 marzo 2001 presentato da\n|\n|\n___________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 26 gennaio 2001 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei confronti suoi e di |\n___________,\n(patrocinato dall'avv. __________),\nnon ricorrente;\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 17 agosto 1991, verso le ore 2.30 di notte, ___________ circolava con la sua Alfa Romeo “75” V6 a Mezzovico, lungo la strada cantonale in direzione sud, quando ha tamponato una Datsun “240Z” del 1971 (trasformata nel 1990 in Ferrari replica “250 GTO” con carrozzeria in vetroresina e motore Alfa Romeo V6) condotta da ___________, che era ferma sulla carreggiata, nell'attesa di poter svoltare a sinistra per accedere al piazzale dell'albergo “Diamante Blu”. Benché piovesse, tutt'e due le vetture sono andate completamente distrutte dal fuoco. Il 19 agosto 1991 ___________ ha chiesto alla compagnia “___________”, che copriva la responsabilità civile di ___________, un risarcimento di complessivi fr. 164 315.– (fr. 93 000.– per la Datsun imitazione Ferrari, il resto per quanto si trovava nell'abitacolo, compreso un telefono cellulare e 220 dispositivi d'allarme Amity “SG 33” con alimentatore), annunciando prudenzialmente il danno anche alla propria compagnia “____________”. ___________, da parte sua, si è rivolto alla “___________” per ottenere il controvalore della propria Alfa Romeo in virtù della polizza casco totale.\nB. Con sentenza del 26 gennaio 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ___________ e ___________ autori colpevoli di mancata truffa per avere, quel 17 agosto 1991, simulato l'incidente e provocato l'incendio delle loro automobili allo scopo di riscuotere con astuzia indennità assicurative. Essa ha stralciato dal procedimento, invece, l'accusa di sviamento della giustizia nei confronti dei due, essendo intervenuta nel frattempo la prescrizione assoluta dell'azione penale. Tenuto conto del lungo tempo trascorso, entrambi gli imputati si sono visti infliggere 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni. ___________ è stato sottoposto inoltre, per tale periodo, al patronato penale. ___________ e ___________ sono stati condannati solidalmente, infine, a rifondere alla “___________” (divenuta “___________”), costituitasi parte civile, la somma di fr. 16 378.– a titolo di risarcimento danni. La “___________” non ha quantificato le sue pretese ed è stata rinviata al foro civile.\nC. Contro la sentenza di assise ___________ ha introdotto il 29 gennaio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 marzo 2001, egli chiede che il giudizio nei suoi confronti sia annullato, che sia pronunciata sua assoluzione e che sia cassato di conseguenza anche il dispositivo sull'obbligo di risarcimento verso la “___________”. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2001 quest'ultima propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula il Procuratore pubblico con osservazioni del 26 marzo 2001, nella misura in cui il ricorso risultasse ammissibile. La “___________” è rimasta silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'atto di accusa è stato emesso in concreto il 14 ottobre 1996, dopo l'entrata in vigore dell'odierno Codice di procedura penale\n(1° gennaio 1996: BU 1995 pag. 544 in fondo). Alla fattispecie si applica pertanto il diritto nuovo (art. 351 cpv. 2 CPP). Ora, il ricorrente invoca tutti e tre i titoli di cassazione previsti dall'art. 288 CPP. Ciò non significa necessariamente che in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale giudichi essa medesima nel merito, come postula l'interessato (“Con il presente ricorso si chiede di annullare la sentenza impugnata, rinunciando al rinvio, assolvendo il ricorrente”: memoriale, pag. _ in alto). Essa è abilitata a riformare la sentenza impugnata solo ove disponga di “sufficienti elementi per il nuovo giudizio” (art. 296 cpv. 1 CPP); in caso contrario, rinvia gli atti in prima sede per nuova decisione (art. 296 cpv. 2 CPP).\n2. Il ricorrente censura anzitutto vizi essenziali di procedura (art. 288 lett. b CPP), rimproverando alla prima giudice di avere fondato la sentenza impugnata su due perizie (“di parte” e “giudi-ziaria”) allestite in violazione dei suoi diritti di difesa, senza ch'egli abbia potuto partecipare all'assunzione delle prove e ottenere i complementi istruttori richiesti. Nonostante la sua opposizione in aula a che le due perizie divenissero risultanze dibattimentali (art. 227 cpv. 2 CPP), la presidente della Corte ha fatto capo a tali atti per la motivazione del giudizio. Donde, a suo parere, gli estremi per annullare la condanna."}