– per ripetibili (art. 15 e 9 cpv.6 CPP). Gli oneri di prima sede, di complessivi fr. 7'245.50 (fr. 1'200.– più fr. 5'995.60 e fr. 50.–) vanno addebitati due terzi allo Stato e per il resto ai condannati in ragione di metà ciascuno. Per l'eventuale rifusione dei danni (ingiusta carcerazione, spese di patrocinio ecc.) gli accusati sono rinviati alla procedura prevista dagli art. 317 segg. CPP. Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso del Procuratore pubblico è respinto. 2.