Non vi è motivo invece per prescindere dall'espulsione nei confronti di ___________ (già ___________) (art. 55 cpv. 1 CP). Il matrimonio in vista con ___________ consente unicamente, infatti, di sospendere il provvedimento condizionalmente con un periodo di prova di due anni, come stabilito per altro dal primo giudice, ancorché in relazione anche alla tratta di esseri umani e al riciclaggio di denaro. D'altro canto nemmeno ___________ (già ___________) chiede che si rinunci all'espulsione, limitandosi a postularne una riduzione di durata. Tre anni è però già il minimo legale (art. 55 cpv. 1 CP). 18. Rimane da risolvere il problema della confisca.