4 LDDS, mentre il secondo per il delitto previsto dall'art. 23 n. 1 quinta frase LDDS (DTF 118 IV 262 consid. 4b). Avessero gli accusati effettivamente agito quali datori di lavoro, come ha ritenuto la prima Corte, ci si potrebbe interrogare se essi non andassero prosciolti, perché l'unica fattispecie che entrava in considerazione (l'art. 24 cpv. 4 LDDS) era impropria allo scopo, trattandosi di prostitute che soggiornavano legalmente in Svizzera. Costoro, come turiste, non necessitavano infatti di un'autorizzazione particolare (Roschacher, op. cit., pag. 45 con riferimento all'art. 2 cpv. 1 e 1 cpv. 1 della relativa ordinanza).