4 LDDS si riferisce anzitutto al caso in cui i lavoratori soggiornano illegalmente nel nostro paese (DTF 118 IV 262 consid. 4a). Se non che, in tale ipotesi si privilegerebbe il datore di lavoro che impiega per suo proprio lavoratori risiedenti illegalmente in Svizzera nei confronti di un altro datore di lavoro che soccorra uno straniero nella medesima situazione per motivi umanitari. Il primo andrebbe infatti punito soltanto per contravvenzione ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LDDS, mentre il secondo per il delitto previsto dall'art. 23 n. 1 quinta frase LDDS (DTF 118 IV 262 consid.