Alloggiando le ragazze e mettendo loro a disposizione l'esercizio pubblico per l'attività abusiva, anche gli accusati hanno concorso alla commissione dell'illecito. Secondo Roschacher, un datore di lavoro che agisce in tal modo commette la contravvenzione prevista dall'art. 24 cpv. 4 LDDS (op. cit., pag. 57 ). In realtà, stando a DTF 118 IV 262 tale opinione appare dubbia. Un datore di lavoro che occupa lavoratori sprovvisti di permesso, ma che risiedono legalmente in Svizzera, potrebbe invero essere prosciolto, dato che l'art. 23 cpv. 4 LDDS si riferisce anzitutto al caso in cui i lavoratori soggiornano illegalmente nel nostro paese (DTF 118 IV 262 consid.